PREFERENCA d.o.o., Dalmatinska ulica 21, 53291 Novalja OIB (P.IVA/Codice Fiscale): 18632392977 | MB (Reg. Imprese): 05902444 Numero di iscrizione nel Registro dei Mediatori (HGK): 116/2024 E‑mail: [email protected] | Tel: +385 (0)95 805 4460 Web: realestate-novalja.com
A Novalja, in data 07.07.2026
Articolo 1
Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano il rapporto commerciale tra la società PREFERENCA d.o.o. per il commercio, i servizi e l'attività di agenzia turistica, Dalmatinska ulica 21, 53291 Novalja, OIB: 18632392977, Numero di iscrizione (MB): 05902444, titolare del Provvedimento del Ministero competente per l'economia attestante il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di mediazione immobiliare, Classe: UP/I-330-01/24-01/349, Urbroj: 517-08-01-01-01-24-2 del 2 agosto 2024, iscritta nel Registro dei Mediatori Immobiliari presso la Camera d'Economia Croata (HGK) al numero di iscrizione 116/2024 (di seguito: il Mediatore), e la persona fisica o giuridica (di seguito: il Committente) che stipula un Contratto di mediazione scritto con il Mediatore.
Articolo 2
Ai fini delle presenti Condizioni Generali, i termini sottoindicati hanno il seguente significato:
Articolo 3
L'offerta del Mediatore si basa sui dati ricevuti in forma scritta e/o verbale dai proprietari degli immobili offerti in vendita, in locazione o in affitto, nonché sui dati contenuti negli ordini scritti e/o verbali del Committente.
Il destinatario (Committente) è tenuto a conservare le offerte, le comunicazioni e i dati personali del Mediatore come segreto commerciale e può trasmetterli a terzi solo previa autorizzazione scritta del Mediatore.
Il Mediatore si riserva il diritto di errore nella descrizione e nel prezzo dell'immobile, nonché la possibilità che l'immobile pubblicizzato sia già stato venduto (o locato) o che il proprietario abbia rinunciato alla vendita (o alla locazione). Non è consentita la pubblicizzazione di un immobile sul mercato senza la preventiva stipula di un contratto di mediazione con il proprietario dell'immobile.
Articolo 4
Con il Contratto di mediazione, il Mediatore si impegna a adoperarsi per trovare e mettere in contatto con il Committente una terza persona ai fini della trattativa e della stipula di un determinato negozio giuridico avente ad oggetto il trasferimento o la costituzione di un determinato diritto sull'immobile, e il Committente si impegna a corrispondergli la provvigione di mediazione qualora tale negozio giuridico venga concluso.
Il contratto viene stipulato in forma scritta e a tempo determinato. Non è consentito svolgere attività di mediazione senza un contratto concluso. Se le parti contraenti non stabiliscono la durata nel Contratto stesso, il contratto si intende stipulato per una durata fissa di 12 mesi e può essere prorogato più volte previo accordo delle parti.
Parte integrante di ogni contratto di mediazione è il listino prezzi del Mediatore in vigore al momento della stipula del contratto, recante l'indicazione della data e dell'anno, sottoscritto congiuntamente dal Mediatore e dal Committente.
Articolo 5
Obblighi del Mediatore
Il Mediatore si impegna a svolgere le seguenti attività, che sono coperti dalla Provvigione base:
Articolo 6
Obblighi del Committente
Con la firma del Contratto di mediazione, il Committente si impegna a:
Articolo 7
Responsabilità per danni e recesso
Il Committente non è obbligato ad avviare trattative né a concludere un negozio giuridico con la Terza persona trovata dal Mediatore; qualsiasi clausola contrattuale contraria è nulla. Se il Committente non agisce in buona fede (ad esempio, agisce in modo fraudolento, occulta o fornisce dati falsi essenziali per la mediazione, evita intenzionalmente di concludere l'affare con la persona introdotta), sarà responsabile verso il Mediatore per i danni ed è tenuto a rimborsare tutte le spese sostenute durante la mediazione, che non potranno essere inferiori a 1/3 né superiori alla Provvigione concordata per l'affare oggetto di mediazione.
IV. VISITA DELL'IMMOBILE DA PARTE DI UNA TERZA PERSONA
Articolo 8
In conformità alle disposizioni di legge, il Mediatore non deve condizionare la visita di un immobile pubblicizzato da parte di una Terza persona alla preventiva firma di un contratto di mediazione.
In occasione della visita dell'immobile, la Terza persona firma esclusivamente un Foglio di Visita Immobiliare (Attestazione di presa visione), con cui il Mediatore o l'Agente dimostra al Committente di aver mostrato l'immobile a determinate persone. La firma del foglio di visita non costituisce un contratto di mediazione e non deve contenere clausole che obblighino la Terza persona (acquirente/conduttore) al pagamento di una provvigione di mediazione.
Articolo 9
Maturazione del diritto alla provvigione
L'ammontare della provvigione di mediazione è stabilito dal contratto di mediazione, in conformità al listino prezzi del Mediatore in vigore. I prezzi indicati si intendono come prezzi finali; il Mediatore non è registrato nel sistema IVA ai sensi delle disposizioni dell'articolo 90, comma 2 della Legge sull'Imposta sul Valore Aggiunto (regime di esenzione IVA). Il Mediatore matura il diritto alla provvigione di mediazione solo dopo la stipula del contratto per il quale ha mediato, a meno che nel contratto di mediazione non sia stato esplicitamente pattuito che tale diritto sorga già con la stipula del contratto preliminare.
Il Mediatore non può richiedere il pagamento parziale o totale della provvigione di mediazione in anticipo o prima della stipula del contratto per il quale ha mediato (o del contratto preliminare, se così concordato).
Il Mediatore può concordare il diritto al rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione dell'ordine che eccedono i servizi standard di mediazione e richiedere un anticipo esclusivamente per i costi effettivi e preventivamente specificati di tali servizi aggiuntivi.
Articolo 10
Divieto di riscossione da una terza persona
Il Mediatore non può richiedere o riscuotere una provvigione di mediazione da una Terza persona che assume il ruolo di acquirente, conduttore o altro nel negozio giuridico, e che non ha stipulato un contratto di mediazione scritto con il Mediatore.
Si ritiene che il Mediatore abbia messo in contatto il Committente con l'altra parte qualora le sia stato consentito di entrare in contatto, in particolare se il Mediatore ha accompagnato direttamente le parti a visionare l'immobile, ha organizzato un incontro o ha trasmesso le informazioni di contatto e l'esatta ubicazione dell'immobile.
Articolo 11
Mediazione per entrambe le parti (Doppia mediazione)
Il Mediatore può, in relazione alla mediazione per lo stesso immobile, riscuotere una provvigione di mediazione dal Committente (venditore/locatore) e dalla Terza persona che successivamente diventa committente (acquirente/conduttore), ma esclusivamente a condizione di avere un contratto di mediazione scritto separato stipulato con ciascuna parte.
Se il Mediatore ha un contratto stipulato con due committenti (il venditore e l'acquirente) per lo stesso immobile, ed è concordato che la provvigione debba essere pagata da entrambe le parti, l'importo totale della provvigione riscossa da entrambi i committenti non può superare l'importo massimo stabilito dal listino prezzi in vigore.
Se il Mediatore ha un contratto stipulato con due committenti per lo stesso immobile, ed è concordato che la provvigione debba essere pagata da una sola parte contraente, il Mediatore può riscuotere la provvigione da tale parte contraente fino a un massimo della metà dell'importo della provvigione stabilito dal listino prezzi in vigore.
Il Mediatore è tenuto, prima della stipula di un contratto di mediazione, a informare le parti contraenti per iscritto dell'ammontare delle singole provvigioni di mediazione e del loro importo totale.
Articolo 12
Provvigione dopo la cessazione del contratto e persone collegate
Se, dopo la cessazione del contratto di mediazione, il Committente stipula un negozio giuridico che è conseguenza diretta dell'attività del Mediatore prima della cessazione del contratto, è tenuto a pagare la provvigione al Mediatore per intero, salvo diversamente concordato.
Il Committente è altresì tenuto al pagamento della provvigione nel caso in cui il negozio giuridico con la persona con cui il Mediatore lo ha messo in contatto sia concluso dal coniuge o dal convivente more uxorio del Committente, da un discendente (figlio), da un genitore o da una persona giuridica/società in cui il Committente o il suddetto parente sia fondatore, socio o rappresentante legale.
Il recesso delle parti contraenti dopo la stipula del contratto preliminare o del contratto non influisce sul diritto acquisito del Mediatore di riscuotere la provvigione concordata. Il Mediatore non ha diritto alla provvigione se stipula personalmente con il Committente il contratto che era oggetto di mediazione, o se tale contratto viene concluso dal suo Agente che ha condotto la procedura.
Con un Contratto di mediazione in esclusiva, il Committente può impegnarsi a non incaricare nessun altro mediatore per l'affare oggetto di mediazione; tale obbligo deve essere esplicitamente pattuito. Se, durante la validità di tale contratto, il Committente conclude un negozio giuridico tramite un altro mediatore, è tenuto a pagare la provvigione concordata al Mediatore esclusivo e a rimborsare eventuali costi effettivi aggiuntivi sostenuti durante la mediazione.
Al momento della stipula di un contratto di mediazione in esclusiva, il Mediatore è tenuto ad avvertire specificamente il Committente sugli effetti giuridici e sulle conseguenze di tale clausola. Un contratto stipulato a tempo determinato cessa alla scadenza del termine, con la conclusione dell'affare o per recesso di una delle parti in conformità alla legge.
Il Mediatore svolge la propria attività presso la propria sede in locali idonei all'attività d'ufficio, interamente separati da spazi destinati ad altri usi, con un'area riservata e separata per i colloqui confidenziali.
Per tutti i rapporti non esplicitamente regolati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, si applicano direttamente le disposizioni della Legge sulla mediazione immobiliare in vigore, della Legge sulle obbligazioni (ZOO) e gli atti generali della Camera d'Economia Croata (HGK).
Il Mediatore è tenuto a mantenere le presenti Condizioni Generali di Contratto, unitamente al listino prezzi allegato, esposte in un luogo visibile e accessibile nei propri locali commerciali e ad attenervisi integralmente.
Le parti contraenti si adopereranno per risolvere amichevolmente eventuali controversie. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, viene convenuta la competenza del foro territorialmente e materialmente competente in base alla sede del Mediatore (Tribunale municipale di Zara, Servizio permanente di Pago)